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In italia no.... e all'estero?

 
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marco787787



Registrato: 28/07/06 20:13
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MessaggioInviato: Ven 01 Set, 2006 21:26    Oggetto: In italia no.... e all'estero? Rispondi citando

PRESTAZIONI SANITARIE PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA

SPECIALIZZAZIONE ALL’ESTERO

Le ASL ai sensi del D.M. del 3 novembre 1989 sono tenute ad autorizzare prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione presso centri di altissima specializzazione all’estero se al cittadino non può essere garantita un’adeguata assistenza in Italia, per tempi di attesa troppo lunghi o per mancanza di attrezzature appropriate o perché non rientrano tra le prestazioni erogate dai presidi sanitari pubblici o privati convenzionati.



Affinché il cittadino si possa avvalere dei centri ad altissima specializzazione all’estero per ottenere prestazioni sanitarie rimborsabili parzialmente, è necessaria l’autorizzazione dell’ASL di appartenenza. Per ottenere tale autorizzazione è necessario presentare una domanda agli uffici competenti dell’ASL di appartenenza corredata dalla richiesta motivata di un medico specialista di trattamenti non eseguibili o eseguibili in tempi non adeguati alle esigenze del paziente nelle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale, sulla quale deve essere indicato il centro estero che effettuerà la prestazione. Questa richiesta viene trasmessa direttamente dall’ASL, entro 3 giorni, al Centro regionale di riferimento competente per il tipo di patologia il quale deve comunicare la sua risposta all’Azienda sanitaria entro 7 giorni. Il Centro regionale di riferimento ha la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e rinviare la sua risposta per altri 7 giorni. In caso di mancata risposta nei tempi previsti, la valutazione si intende positiva ed autorizzabile da parte dell’ASL. Contro il parere negativo del Centro regionale di riferimento è possibile presentare ricorso amministrativo entro 15 giorni dalla notifica. Sono previste deroghe alla procedura standard per l’autorizzazione nei casi di gravità ed urgenza.



Le spese di carattere strettamente sanitario (intendendo per tali quelle riferite agli onorari professionali, alla degenza, alla diagnostica strumentale e di laboratorio, ai farmaci, protesi, ecc.) sostenute presso centri privati sono rimborsabili nella misura massima dell’80% delle tariffe applicate nelle strutture pubbliche o private senza scopo di lucro. Il cittadino deve produrre apposita documentazione vistata dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane dalla quale risulti l’importo delle tariffe relative alle prestazioni erogate.



Le spese di trasporto o di viaggio del paziente sono rimborsabili nella misura dell’80% della tariffa ferroviaria più economica (seconda classe) o di altro mezzo di trasporto (anche aereo) se autorizzato preventivamente dal Centro regionale di riferimento. Anche le spese di trasporto o di viaggio dell’accompagnatore sono rimborsabili nella stessa misura nel caso di minori di 18 anni, di persone non autosufficienti o di persone per le quali il Centro regionale di riferimento abbia autorizzato l’accompagnatore.



Le spese per le prestazioni erogate da personale non dipendente della struttura estera, ma in essa operante in qualità di libero professionista sono rimborsabili nella misura del 40%.

I cittadini che si trovano in una situazione di indigenza hanno diritto ad un acconto sul rimborso spettante, anche prima del trasferimento all’estero o del rientro in Italia, in considerazione della particolare entità della spesa o delle modalità di pagamento utilizzate presso la struttura estera. Gli acconti non possono superare il 70% del prevedibile rimborso spettante.

Non sono rimborsabili le spese di soggiorno nella località estera ad eccezione di quelle sostenute dalle persone handicappate e dai loro accompagnatori nei casi in cui nei centri esteri non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, in quanto il soggiorno in alberghi o strutture collegate al centro è da considerarsi equiparato alla degenza ospedaliera per cui rimborsabile.

Infine, l’ASL, sentita la Regione, può concedere un rimborso, parziale o totale, per le spese rimaste a carico del paziente (20%) qualora esse siano particolarmente elevate in relazione al reddito del nucleo familiare.



Per ottenere il rimborso di quanto dovuto è necessario presentare le fatture o altra documentazione quietanzata, vistate dal consolato italiano presso il Paese in cui sono state effettuate le prestazioni, all’ASL di residenza; il pagamento verrà effettuato entro qualche mese.
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