Statuto
Denominazione
Articolo
1.
E' costituita,con durata illimitata,una libera associazione denominata
“Associazione Cielo Azzurro ONLUS” organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (ONLUS). L’associazione assume nella propria denominazione la
qualificazione di ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale
scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla
medesima.
Articolo 2.
L'associazione,che esclude
tassativamente qualsiasi finalità di lucro,ha per scopo la diffusione di
informazioni relative al problema delle miodesopsie, ovvero dei corpi mobili
vitreali, la sensibilizzazione degli organi di informazione e della classe
medica al fine di promuovere studi scientifici e cure mediche ed aiutare nonché
sostenere,sul piano finanziario ed operativo opere e iniziative in detto campo. A tal fine può:
a. Promuovere e sostenere nuove metodologie per la
prevenzione, la diagnosi e la cura di tali patologie nonché valutare ogni
iniziativa utile od opportuna per l’approfondimento e la divulgazione con tutti
i mezzi di comunicazione (stampa, radio, tv, video nastri, pellicole, ecc.) dei
problemi connessi alla natura ed alla cura delle miodesopsie ed al sostegno dei
soggetti affetti dalle stesse.
b. Promuovere e finanziare
attività di ricerca scientifica e studi sul corpo vitreo in relazione
alla suddetta patologia.
c. Raccogliere fondi e compiere ogni altra operazione
economica o finanziaria diretta al raggiungimento degli scopi associativi.
Articolo 3.
La sede dell’Associazione è in San Cesareo (RM) via Maremmana snc comparto
RG1.
Soci
Articolo
4. Sono soci, oltre i soci costituenti, cioè i firmatari dell'atto
costitutivo dell'associazione, tutte le persone fisiche e giuridiche, le quali,
intenzionate a cooperare per il raggiungimento dello scopo dell'associazione,
facciano domanda di ammissione a condizione che tale domanda sia accolta dal
Consiglio.
Articolo
5.
I soci assumono le seguenti qualifiche:
1. Soci
fondatori,sono i soci costituenti.
2. Soci
ordinari, sono i soci che tramite opportuna domanda manifestano la loro volontà
di cooperare e supportare l’associazione e versano annualmente la quota
associativa fissata dal consiglio.
3. Soci
sostenitori,sono i soci che si distinguono per il sostegno all'associazione
tramite versamento di contributi volontari superiori alla quota deliberata dal
consiglio.
4. Soci
onorari sono personalità nel campo
delle scienze, della cultura, delle arti, delle professioni, dell’industria,
del commercio, della finanza, della politica, della diplomazia ecc. che, per le
loro particolari benemerenze, sono designati dal Consiglio direttivo a far
parte dell’Associazione
Articolo
6.
I soci sono tenuti a versare all'atto dell'ammissione, e
successivamente ogni anno, la quota associativa che sarà fissata di anno in
anno dal Consiglio.Coloro che contribuiscono all'attività dell'associazione con
donazioni o intenti finanziari od altri modi di intervento di particolare
importanza,potranno essere dichiarati soci sostenitori dal Consiglio.
Articolo 7.
La qualità di socio si perde per morte,per dimissioni, per morosità
accertata dal Consiglio, per indegnità dichiarata dall'assemblea.
Organi dell’Associazione
Articolo
8. L'associazione è retta e amministrata da un consiglio di
amministrazione formato dai soci fondatori. Nuovi membri del consiglio potranno
essere eletti tra i soci che si saranno particolarmente distinti per sostegno
economico,impegno ed ineccepibilità, previa domanda di ammissione, a condizione
che tale domanda venga accolta dal consiglio.
Articolo
9.
L'ufficio di consigliere è interamente gratuito.In caso di dimissioni o
di morte di un consigliere, il consiglio procederà alla sua sostituzione.
Articolo
10.
Il consiglio di amministrazione
elegge nel proprio seno un presidente ed un vice presidente.Entrambi le cariche
saranno interamente gratuite.
Articolo 11.
In caso di scioglimento
dell'associazione per qualunque causa, i beni che residueranno, dopo
l'esaurimento della liquidazione,saranno devoluti ad un istituto che svolge
ricerche vicine alla causa dei nostri intenti o altra associazione ONLUS aventi
scopi analoghi ed affini a quelli indicati all’Articolo Articolo 2.
Patrimonio ed esercizio
finanziario
Articolo 12.
Il patrimonio dell'associazione sarà
costituito dalle quote associative annuali, da ablazioni, da donazioni, da
eredità e dai proventi delle attività di raccolta fondi.
Articolo 13.
L'esercizio finanziario inizia con il
1°Gennaio e si chiude con il 31 Dicembre data entro la quale sarà predisposto
il bilancio consuntivo, completo di rendiconto economico.
Articolo 14.
Una percentuale decisa dal consiglio
potrà essere utilizzata per le spese da sostenere per organizzare attività che
non esulino dalle finalità dell'associazione. La rimanente parte del patrimonio
costituirà un fondo per la ricerca sulle miodesopsie.I beneficiari potranno
essere istituti italiani o esteri,le cui attività di ricerca diano le migliori
garanzie di successo. La scelta sulla destinazione dei fondi è decisa mediante
consenso della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.
Disposizioni Generali
Articolo
15.
Per quanto non previsto dal presente
statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti.
RegistrazioneUfficio
delle Entrate Roma 5 in data 3/10/2003, serie 3 n. 6919
|